Problemi con l'assicurazione?
- 2 giorni fa
- Tempo di lettura: 3 min

Come risolvere una controversia con la propria compagnia assicurativa in modo semplice, rapido e senza ricorrere al giudice? Dal 15 gennaio 2026 è possibile farlo presentando ricorso all’Arbitro Assicurativo (AAS), il nuovo sistema di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) dedicato al settore assicurativo. Si tratta di una procedura pensata per offrire ai consumatori una soluzione più accessibile, veloce ed economica rispetto alla giustizia ordinaria. Già dal 26 maggio era online il sito dell’Arbitro, con informazioni dettagliate su competenze, modalità di presentazione del ricorso e funzionamento del procedimento. Con l’adozione del provvedimento attuativo da parte dell’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), il nuovo organismo è ora pienamente operativo e può ricevere ed esaminare i reclami dei consumatori.
Competenze e ambito di applicazione
L’Arbitro Assicurativo è un organismo indipendente e imparziale, il cui funzionamento è sostenuto dall’IVASS. Si inserisce nel sistema degli strumenti di Alternative Dispute Resolution (ADR) con l’obiettivo di offrire ai consumatori una tutela rapida, efficace ed economicamente sostenibile, alternativa al ricorso alla giustizia ordinaria. Si tratta di un meccanismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra clienti, imprese e intermediari assicurativi, relative a prestazioni e servizi derivanti da contratti di assicurazione.
L’Arbitro è competente per le controversie che nascono da un contratto di assicurazione e che riguardano:
l’accertamento di diritti (compresi quelli al risarcimento), obblighi e facoltà;
la violazione delle regole di comportamento previste dal Codice delle Assicurazioni Private da parte di imprese e intermediari.
Ad esempio, l’organismo può intervenire in diverse situazioni concrete: nei casi di sinistro stradale in cui il risarcimento non sia stato riconosciuto o sia stato liquidato in misura inferiore al dovuto; quando una polizza vita venga riscattata per un importo inferiore a quanto previsto dal contratto; oppure in caso di rifiuto ingiustificato del rimborso di spese mediche. L’Arbitro può inoltre occuparsi di controversie relative a polizze viaggio, come la mancata copertura delle spese sostenute a seguito della cancellazione di un volo o di un rientro anticipato per motivi di salute. Rientrano nella sua competenza anche le situazioni in cui il cliente ritenga che una clausola contrattuale sia stata applicata in modo scorretto o modificata senza adeguata trasparenza.
Restano invece escluse le controversie attribuite alla competenza della CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.), come, ad esempio, quelle relative al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
Chi può presentare ricorso
Possono rivolgersi all’Arbitro Assicurativo il contraente, l’assicurato e il beneficiario di un contratto di assicurazione, nonché il soggetto danneggiato che abbia il diritto di agire direttamente nei confronti dell’impresa assicurativa, come avviene, ad esempio, nel caso della responsabilità civile auto (RC Auto). Il ricorso può essere presentato nei confronti di un’impresa di assicurazione e/o di un intermediario assicurativo, a seconda del soggetto ritenuto responsabile della controversia.
Come presentare ricorso
Il ricorso all’Arbitro Assicurativo si presenta esclusivamente online, attraverso il portale dedicato. Non è richiesta l’assistenza di un avvocato. Il costo per il ricorrente è pari a 20 euro, somma che viene restituita in caso di accoglimento del ricorso.
Attenzione: prima di presentare ricorso all’Arbitro è necessario:
aver presentato un reclamo scritto all’impresa di assicurazione o all’intermediario;
attendere 45 giorni dalla presentazione del reclamo. In assenza di risposta, oppure in caso di risposta negativa o ritenuta insoddisfacente, è possibile rivolgersi all’Arbitro;
presentare il ricorso entro 12 mesi dalla data del reclamo;
fare riferimento a fatti che non risalgano a oltre tre anni prima della presentazione del reclamo.
Il ricorso è deciso da un Collegio composto da cinque membri, rappresentativi delle diverse componenti del settore assicurativo. La decisione viene adottata entro 180 giorni dalla presentazione del ricorso; nei casi più complessi il termine può essere prorogato di ulteriori 90 giorni. L’Arbitro decide esclusivamente sulla base della documentazione prodotta dalle parti: non può disporre nuove perizie, né procedere all’audizione di testimoni o all’assunzione di dichiarazioni verbali.
La decisione, pur applicando la normativa di settore e definendo la controversia, non è giuridicamente vincolante e non costituisce titolo esecutivo. Resta sempre salva la possibilità, per il consumatore, l’impresa o l’intermediario, di rivolgersi successivamente all’autorità giudiziaria.
Per ulteriori informazioni e per accedere al portale di presentazione del ricorso è possibile consultare il sito ufficiale dell’Arbitro Assicurativo.



Commenti