Dopo la lunga pausa del Covid, è tornata la stagione dei matrimoni e c’è un’importante novità. Dal 23 maggio, infatti, è possibile richiedere attraverso una piattaforma sul sito dell’Inps a cui possono essere inviate le domande online per prestazioni non pensionistiche anche l’assegno per congedo matrimoniale. Vediamo di che si tratta.
Requisiti
L’Assegno può essere richiesto da:
lavoratori disoccupati che nei 90 gg precedenti il matrimonio abbiano lavorato per almeno 15 gg alle dipendenze di un’azienda (industriale, artigiana, cooperativa)
lavoratori, che pur avendo un contratto di lavoro, non siano in servizio per giustificati motivi.
Non hanno diritto all’Assegno: i lavoratori con la qualifica di impiegati e i lavoratori esclusi dall’Assegno Unico familiare.
Possono invece godere di un successivo Assegno i vedovi, i divorziati o coloro sciolti da un’unione civile.
IMPORTANTE: il solo matrimonio religioso non dà diritto all’Assegno.
Come fare la domanda
La domanda può essere fatta:
sul sito dell’Inps entro un anno dalla data del matrimonio/unione civile seguendo il seguente percorso:
“Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Assegno congedo matrimoniale”
tramite Contact Center 803 164 (da rete fissa) o 06 164 164 (da rete mobile)
enti di patronato e intermediari autorizzati dall’Inps.
A quanto ammonta l’importo
L’importo è pari a sette giorni di retribuzione (otto giorni per i marittimi). La scelta per l’accredito è tra accredito su IBAN o bonifico domiciliato presso ufficio postale.
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