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Assegno per il congedo matrimoniale



Dopo la lunga pausa del Covid, è tornata la stagione dei matrimoni e c’è un’importante novità. Dal 23 maggio, infatti, è possibile richiedere attraverso una piattaforma sul sito dell’Inps a cui possono essere inviate le domande online per prestazioni non pensionistiche anche l’assegno per congedo matrimoniale. Vediamo di che si tratta.


Requisiti

L’Assegno può essere richiesto da:

  • lavoratori disoccupati che nei 90 gg precedenti il matrimonio abbiano lavorato per almeno 15 gg alle dipendenze di un’azienda (industriale, artigiana, cooperativa)

  • lavoratori, che pur avendo un contratto di lavoro, non siano in servizio per giustificati motivi.

Non hanno diritto all’Assegno: i lavoratori con la qualifica di impiegati e i lavoratori esclusi dall’Assegno Unico familiare.

Possono invece godere di un successivo Assegno i vedovi, i divorziati o coloro sciolti da un’unione civile.


IMPORTANTE: il solo matrimonio religioso non dà diritto all’Assegno.


Come fare la domanda

La domanda può essere fatta:

  • sul sito dell’Inps entro un anno dalla data del matrimonio/unione civile seguendo il seguente percorso:

  • “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Assegno congedo matrimoniale”

  • tramite Contact Center 803 164 (da rete fissa) o 06 164 164 (da rete mobile)

  • enti di patronato e intermediari autorizzati dall’Inps.

A quanto ammonta l’importo

L’importo è pari a sette giorni di retribuzione (otto giorni per i marittimi). La scelta per l’accredito è tra accredito su IBAN o bonifico domiciliato presso ufficio postale.

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